Art. 13
LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132
In vigore dal 27 mar 1968
Il consiglio dei sanitari e il consiglio sanitario centrale
Negli enti ospedalieri dai quali dipende un solo ospedale e istituito il consiglio dei sanitari, presieduto dal direttore sanitario e così composto:
1) dai primari in servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero, e, nel caso che esso comprenda istituti clinici universitari di ricovero e cura, dai direttori dei medesimi;
2) da aiuti e da assistenti in numero uguale e non superiore complessivamente ai due quinti dei componenti del consiglio, eletti in separate assemblee dagli aiuti e dagli assistenti di ruolo dell'ente ospedaliero nonchè dagli assistenti di ruolo degli istituti clinici universitari, ove esistano. Ove il numero complessivo degli aiuti e degli assistenti da eleggere risulti dispari, la differenza è attribuita agli aiuti;
3) dal direttore di farmacia in servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero, ove esista.
Negli enti ospedalieri da cui dipendono due o più ospedali è istituito il consiglio sanitario centrale, che è presieduto dal sovraintendente sanitario ed è composto, oltre che dai primari, aiuti ed assistenti e dai direttori di farmacia in servizio di ruolo presso l'ente, ove esistano, secondo le norme previste dal precedente comma, anche dai direttori sanitari di ciascun ospedale.
Il consiglio dei sanitari e il consiglio sanitario centrale durano in carica cinque anni.
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