Art. 10 · LEGGE 27 gennaio 1968, n. 37

Art. 10

LEGGE 27 gennaio 1968, n. 37

In vigore dal 27 feb 1968
All'onere annuo di lire 29.900.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione dei capitoli n. 2122 (lire 5 milioni), n. 2213 (lire 19 milioni) e n. 2302 (lire 4 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e n. 1160 (lire 200 mila), n. 1192 (lire 1 milione) e n. 1454 (lire 700 mila) degli stati di previsione della spesa rispettivamente dei Ministeri di grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli dei medesimi stati di previsione per gli anni successivi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 gennaio 1968 SARAGAT MORO - TREMELLONI - TAVIANI - REALE - PRETI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-01-27;37#art-10