Art. 5
LEGGE 18 dicembre 1967, n. 1198
In vigore dal 21 dic 1967
Il primo comma dell' della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
"Nelle materie indicate al n. 1 dell' il Ministro per la grazia e giustizia può formulare richieste".
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