Art. 3 · LEGGE 18 dicembre 1967, n. 1198

Art. 3

LEGGE 18 dicembre 1967, n. 1198

In vigore dal 21 dic 1967
L' della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: "La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un magistrato di Corte di cassazione, che la dirige, e da tre magistrati di corte di appello e da quattro magistrati di tribunale. All'ufficio di segreteria sono addetti ventiquattro funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di cui due cancellieri capi di tribunale di prima classe o aventi qualifica equiparata, otto cancellieri capi di tribunale di seconda classe e cancellieri capi di pretura o aventi qualifica equiparata e quattordici cancellieri o segretari di prima classe o aventi qualifiche inferiori nonchè dodici dattilografi giudiziari e dieci uscieri. I magistrati della segreteria sono nominati previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro per la grazia e giustizia. I funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie e i dattilografi e gli uscieri sono destinati dal Ministro per la grazia e giustizia. La segreteria dipende dal comitato di presidenza".
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