Art. 2
LEGGE 18 dicembre 1967, n. 1198
In vigore dal 11 feb 1971
L' della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
"La sezione disciplinare delibera col numero di nove componenti: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, tre magistrati di Corte di cassazione di cui uno con ufficio direttivo, tre magistrati di corte d'appello o di tribunale, di cui almeno due appartenenti alla stessa categoria del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, e due dei membri eletti dal Parlamento.
Se si procede nei confronti di un uditore, o di un aggiunto giudiziario, due dei componenti la sezione disciplinare devono appartenere alla categoria dei magistrati di tribunale.
Qualora il presidente del Consiglio superiore presieda la sezione disciplinare, valendosi della facoltà di cui al successivo articolo 18, n. 4, alla deliberazione prende parte il vice presidente del Consiglio superiore, e resta escluso un componente eletto dal Parlamento.
Se è sottoposto a procedimento disciplinare il primo presidente o il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, o il procuratore generale presso la Corte medesima, o il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione è presieduta in ogni caso dal presidente del Consiglio superiore ed è composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di corte d'appello e un magistrato di tribunale.
I componenti della sezione disciplinare che devono concorrere a costituire il collegio giudicante sono scelti, per ogni procedimento, a cura del presidente della sezione disciplinare, mediante sorteggio da effettuarsi tra i componenti eletti dal Parlamento e fra le singole categorie di magistrati indicati nei precedenti primo, secondo e quarto comma.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti".
Storico versioni
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