Art. 14 · LEGGE 18 dicembre 1967, n. 1198

Art. 14

LEGGE 18 dicembre 1967, n. 1198

In vigore dal 21 dic 1967
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1967 SARAGAT MORO - REALE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-12-18;1198#art-14