Art. 13 · LEGGE 18 dicembre 1967, n. 1198

Art. 13

LEGGE 18 dicembre 1967, n. 1198

In vigore dal 21 dic 1967
Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è prorogato di sessanta giorni.
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