Art. 12
LEGGE 18 dicembre 1967, n. 1198
In vigore dal 21 dic 1967
Per tutte le operazioni inerenti alle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura si osserva, in quanto applicabile, ogni altra disposizione di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-12-18;1198#art-12