Art. 12 · LEGGE 18 dicembre 1967, n. 1198

Art. 12

LEGGE 18 dicembre 1967, n. 1198

In vigore dal 21 dic 1967
Per tutte le operazioni inerenti alle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura si osserva, in quanto applicabile, ogni altra disposizione di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
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