Art. 9 · LEGGE 15 dicembre 1967, n. 1235

Art. 9

LEGGE 15 dicembre 1967, n. 1235

In vigore dal 1 feb 1968
Per la repressione delle violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4. All'accertamento delle suddette violazioni sono competenti gli organi indicati all'articolo 38 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.
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