Art. 9
LEGGE 15 dicembre 1967, n. 1235
In vigore dal 1 feb 1968
Per la repressione delle violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
All'accertamento delle suddette violazioni sono competenti gli organi indicati all'articolo 38 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-12-15;1235#art-9