Art. 3
LEGGE 15 dicembre 1967, n. 1223
In vigore dal 28 dic 1967
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Ai produttori e confezionatori di sciroppi è tuttavia consentito di vendere, per la durata di mesi dodici dalla data della sua entrata in vigore, prodotti non conformi alle disposizioni della presente legge, purchè in regola con quelli preesistenti.
Tale tolleranza è elevata a ventiquattro mesi per i commercianti di detti prodotti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - TAVIANI - REALE - PRETI RESTIVO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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