Art. 1 · LEGGE 15 dicembre 1967, n. 1223

Art. 1

LEGGE 15 dicembre 1967, n. 1223

In vigore dal 28 dic 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 38 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, modificato dall' del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1773.
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