Art. 1
1 / 2In vigore dal 30 gen 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 20 dicembre 1956 e Protocollo, conclusi a Stoccolma il 7 dicembre 1965.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-12-12;1299#art-1