Art. 7 · LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1216

Art. 7

LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1216

In vigore dal 7 gen 1968
Commissione straordinaria È istituita presso il Ministero di grazia e giustizia una commissione straordinaria con l'incarico di provvedere alla prima formazione degli albi professionali degli agenti di cambio in carica in ogni borsa e di indire le elezioni dei consigli degli ordini e del consiglio nazionale. La commissione è nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per il tesoro, ed è composta di cinque agenti di cambio in carica, con una anzianità di nomina non inferiore a 4 anni.
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