Art. 12 · LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1216

Art. 12

LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1216

In vigore dal 7 gen 1968
Proclamazione degli eletti e convocazione dei primi consigli La commissione straordinaria, sulla base delle comunicazioni ricevute dai presidenti delle assemblee elettorali, verificata l'osservanza delle norme di legge, provvede alla proclamazione degli eletti a componenti dei consigli dell'ordine e del consiglio nazionale; trasmette, entro cinque giorni, al consigliere che ha riportato il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, al più anziano di età, l'estratto del verbale di proclamazione degli eletti e lo invita a convocare il consiglio dell'ordine o il consiglio nazionale ai fini della loro costituzione e della elezione delle cariche. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 dicembre 1967 SARAGAT MORO - REALE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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