Art. 10
LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1216
In vigore dal 7 gen 1968
Norme regolatrici delle prime elezioni
Nelle prime elezioni dei consigli dell'ordine e del consiglio nazionale si osservano le disposizioni di cui agli della legge 29 maggio 1967, n. 402, in quanto applicabili.
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