Art. 1
1 / 1In vigore dal 14 dic 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, recante la proroga delle disposizioni concernenti la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili, con la seguente modificazione:
L'articolo 2 è sostituito con il seguente:
"Resta ferma la disposizione dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1967, n. 973".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - PRETI - PIERACCINI - COLOMBO - ANDREOTTI - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1967-12-07;1155#art-1