Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 dic 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, recante la proroga delle disposizioni concernenti la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili, con la seguente modificazione: L'articolo 2 è sostituito con il seguente: "Resta ferma la disposizione dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1967, n. 973". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 dicembre 1967 SARAGAT MORO - PRETI - PIERACCINI - COLOMBO - ANDREOTTI - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE
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