Art. 5 · LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1213

Art. 5

LEGGE 2 dicembre 1967, n. 1213

In vigore dal 7 gen 1968
Insegnanti elementari ordinari del ruolo normale e direttori didattici possono su domanda essere assegnati ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle università statali degli studi, attività di sperimentazione didattica, attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, attività di servizio sociale scolastico, attività presso il centro dei sussidi audiovisivi, attività scolastiche integrative, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione nonchè ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia. Il numero complessivo di insegnanti e direttori, da assegnare alle attività previste dal primo comma, non può essere superiore a 700 unità. Detto contingente sarà ripartito fra le province, con decreto ministeriale, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione in relazione alle accertate esigenze. Gli insegnanti e i direttori didattici, a seconda delle domande specificamente presentate, sono iscritti rispettivamente in distinte graduatorie, provinciali e nazionali che, per ciascuna delle attività previste dal primo comma, saranno compilate in base ai titoli specifici e di servizio degli aspiranti. L'assegnazione degli insegnanti e dei direttori didattici a ciascuna delle attività predette è disposta dal provveditore agli studi e, rispettivamente, dal Ministro per la pubblica istruzione, secondo l'ordine delle relative graduatorie e in dipendenza del numero dei posti conferibili.
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