Art. 1
LEGGE 22 novembre 1967, n. 1175
In vigore dal 31 dic 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
A parziale modifica dell' della legge 12 maggio 1942, n. 652, i gradi che possono essere attribuiti ai cancellieri della giustizia militare, iscritti di diritto nel ruolo ordinario, categoria cancellieri, del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, sono i seguenti, rispettivamente corrispondenti alle qualifiche stabilite dalla tabella n. 15 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, a fianco indicate:
maggior generale: cancelliere capo del tribunale supremo militare o cancelliere capo della procura generale militare;
colonnello: cancelliere capo di prima classe;
tenente colonnello: cancelliere capo di seconda classe;
maggiore: cancelliere capo di terza classe;
capitano: cancelliere di prima classe;
tenente: cancelliere di seconda classe;
sottotenente: cancelliere di terza classe.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 novembre 1967
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1967-11-22;1175#art-1