Art. 28 · LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185

Art. 28

LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185

In vigore dal 4 feb 2003
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 GENNAIO 2003, N. 3 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 novembre 1967 SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE - PRETI - COLOMBO - TREMELLONI - Bosco Visto, il Guardasigilli: REALE
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