Art. 21 · LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185

Art. 21

LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185

In vigore dal 2 gen 1968
Possono essere rilasciati e rinnovati passaporti speciali, lasciapassare ed altri consimili documenti, equipollenti al passaporto, in favore di stranieri e di apolidi, quando ciò sia previsto da accordi internazionali.
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