Art. 19 · LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185

Art. 19

LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185

In vigore dal 19 feb 2026
Nessuna tassa è dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario, in Italia od all'estero: a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11 ; b) dagli italiani all'estero che fruiscano di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare; c) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari; d) dagli indigenti. Il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette categorie è gratuito. Gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo del passaporto in favore delle persone di cui al presente articolo sono redatti in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa.
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