Art. 15
LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185
In vigore dal 19 feb 2026
Il passaporto ordinario:
a) indica nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del titolare;
b)
descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la fotografia del volto
;
b-bis)
riporta la firma del titolare;
b-ter)
contiene in apposito microprocessore i dati di cui alla lettera a), a eccezione della residenza del titolare, la fotografia, le impronte digitali e gli ulteriori dati identificativi del titolare richiesti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea
.
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