Art. 15 · LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185

Art. 15

LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185

In vigore dal 19 feb 2026
Il passaporto ordinario: a) indica nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del titolare; b) descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la fotografia del volto ; b-bis) riporta la firma del titolare; b-ter) contiene in apposito microprocessore i dati di cui alla lettera a), a eccezione della residenza del titolare, la fotografia, le impronte digitali e gli ulteriori dati identificativi del titolare richiesti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea .
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