Art. 14 · LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185

Art. 14

LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185

In vigore dal 19 feb 2026
1. Il passaporto ordinario è individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge. 2. Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell', lettera a), il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. 3. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto. 3-bis. Se previsto dalle disposizioni vigenti in uno o più Stati o territori esteri nei quali il passaporto è utilizzato, le autorità consolari di cui all' possono rilasciare, su richiesta dei genitori o del tutore, un'attestazione di viaggio, previa acquisizione della dichiarazione o dell'autorizzazione di cui al comma 2 .
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