Art. 4 · LEGGE 14 novembre 1967, n. 1095

Art. 4

LEGGE 14 novembre 1967, n. 1095

In vigore dal 16 dic 1967
Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 novembre 1967 SARAGAT MORO - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE
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