Art. 4
LEGGE 14 novembre 1967, n. 1095
In vigore dal 16 dic 1967
Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 novembre 1967
SARAGAT
MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-11-14;1095#art-4