Art. 3
LEGGE 14 novembre 1967, n. 1095
In vigore dal 1 mar 1986
Ai trasgressori delle norme di cui agli articoli precedenti il capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato applica la pena pecuniaria da lire 5000 a lire 50.000.
Qualora, nel periodo di sei mesi, siano state commesse quattro delle trasgressioni della stessa specie di quelle indicate al comma precedente, il capo dello Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato procede:
a) alla disdetta del contratto di appalto o alla revoca della gestione nei confronti dei gestori delle rivendite ordinarie;
b) alla revoca della licenza nei confronti dei gestori delle rivendite speciali e dei titolari di patentini.
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