Art. 1
LEGGE 14 novembre 1967, n. 1095
In vigore dal 7 set 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'orario giornaliero delle rivendite ordinarie è determinato al capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentito il parere dell'autorità comunale e della categoria.
Le rivendite debbono rimanere aperte nei giorni feriali e chiuse nei giorni festivi
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