Art. 19 · LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977

Art. 19

LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977

In vigore dal 23 ott 1999
. . . gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto. . . . gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentite dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei bambini e degli adolescenti può essere autorizzata dall' Direzione provinciale del lavoro .
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