Art. 19
LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977
In vigore dal 23 ott 1999
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gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.
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gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentite dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei
bambini
e degli adolescenti può essere autorizzata dall'
Direzione provinciale del lavoro
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