Art. 6
LEGGE 9 ottobre 1967, n. 962
In vigore dal 14 nov 1967
(Imposizione di marchi o segni distintivi)
Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.
Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica la reclusione da dodici a ventuno anni.
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