Art. 1
LEGGE 9 ottobre 1967, n. 943
In vigore dal 10 nov 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il ruolo organico del personale della magistratura militare - di cui alla tabella C) annessa al regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919 - quale risulta aumentato per effetto dell' del regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2204, nonchè del regio decreto 4 dicembre 1939, n. 3095, e della legge 14 giugno 1940, n. 863 (tabella B), è sostituito da quello risultante dalla tabella allegata alla presente legge.
I posti di sostituto procuratore militare o giudice Istruttore di terza, seconda e prima classe e quelli di vice procuratore militare o giudice relatore sono resi cumulativi in un unico organico.
Storico versioni
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