Art. 1 · LEGGE 9 ottobre 1967, n. 943

Art. 1

LEGGE 9 ottobre 1967, n. 943

In vigore dal 10 nov 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il ruolo organico del personale della magistratura militare - di cui alla tabella C) annessa al regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919 - quale risulta aumentato per effetto dell' del regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2204, nonchè del regio decreto 4 dicembre 1939, n. 3095, e della legge 14 giugno 1940, n. 863 (tabella B), è sostituito da quello risultante dalla tabella allegata alla presente legge. I posti di sostituto procuratore militare o giudice Istruttore di terza, seconda e prima classe e quelli di vice procuratore militare o giudice relatore sono resi cumulativi in un unico organico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-10-09;943#art-1