Art. 8 · LEGGE 6 ottobre 1967, n. 949

Art. 8

LEGGE 6 ottobre 1967, n. 949

In vigore dal 11 nov 1967
La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e del regolamento è affidata, oltre ai normali organi di controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ad ispettori che l'Ente potrà nominare, che avranno la facoltà di eseguire qualsiasi accertamento utile a riscontrare le eventuali evasioni ed irregolarità.
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