Art. 24
LEGGE 29 settembre 1967, n. 955
In vigore dal 10 nov 1981
Quando i beni di proprietà privata, danneggiati o distrutti per fatto di guerra, siano stati ripristinati in tutto o in parte direttamente dallo Stato, ovvero mediante finanziamenti concessi dallo Stato medesimo o per suo conto, l'ammontare di dette spese o erogazioni è posto a conguaglio con l'importo del contributo da liquidare di ufficio dal Ministero del tesoro con i criteri di determinazione stabiliti dall' della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e nei limiti previsti dalla legge medesima.
Analogamente si provvede nei casi in cui il ripristino totale o parziale sia avvenuto direttamente da parte di enti controllati dallo Stato o con finanziamenti dei medesimi, riservando allo Stato il credito relativo.
Qualora la liquidazione si chiuda a credito dello Stato, la relativa differenza sarà recuperata con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 638.
COMMA ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1981, N. 593
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COMMA ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1981, N. 593
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COMMA ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1981, N. 593
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Sono abrogati i commi terzo, quarto e quinto dello articolo 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.
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