Art. 22 · LEGGE 29 settembre 1967, n. 955

Art. 22

LEGGE 29 settembre 1967, n. 955

In vigore dal 12 nov 1967
All'articolo 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto infine il seguente comma: "Ai fini della determinazione dell'indennizzo per i danni subiti dai titolari di brevetti di invenzioni industriali in conseguenza di uno dei fatti di guerra di cui all' della legge 27 dicembre 1953, n. 968, o all' della presente legge, la base di commisurazione è data dalla valutazione dei compensi convenuti nei contratti di sfruttamento, limitatamente al minimo garantito. L'indennizzo è concesso con le modalità e nei limiti previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968".
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