Art. 17 · LEGGE 29 settembre 1967, n. 955

Art. 17

LEGGE 29 settembre 1967, n. 955

In vigore dal 12 nov 1967
Il secondo comma dell' della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente: "Per i beni che siano stati danneggiati o distrutti nei Comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42 della presente legge l'indennizzo è corrisposto in misura pari all'entità del danno valutato come sopra moltiplicato per il coefficiente 8". La locuzione "prezzi vigenti al 30 giugno 1943", di cui al primo comma dell' e al primo comma dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, deve intendersi nel senso di "prezzi vigenti in Italia al 30 giugno 1943".
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