Art. 14 · LEGGE 29 settembre 1967, n. 955

Art. 14

LEGGE 29 settembre 1967, n. 955

In vigore dal 12 nov 1967
I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e del Comitato consultivo di cui all' della legge 9 gennaio 1951, n. 10, restano in carica per la durata di un triennio e possono essere riconfermati. Per la nomina e la sostituzione dei componenti delle Commissioni e del Comitato di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell' della legge 11 febbraio 1958, n. 89. I rappresentanti dei danneggiati di guerra nelle Commissioni previste dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono nominati sentita la Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 91. I componenti che risulteranno assenti per più di tre sedute consecutive possono essere sostituiti, per il periodo che ancora dovrebbero restare in carica, con decreto del Ministro per il tesoro.
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