Art. 11 · LEGGE 29 settembre 1967, n. 955

Art. 11

LEGGE 29 settembre 1967, n. 955

In vigore dal 10 nov 1981
L'ultimo comma dell' della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente: "Avverso il decreto dell'intendente è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, ricorso al Ministro per il tesoro, il quale provveda definitivamente sentita, ove lo ritenga, la Commissione centrale di cui all' della presente legge". L'ultimo comma dell' della stessa legge è sostituito dai seguenti: "Avverso il decreto dell'intendente di finanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al Ministro per il tesoro, il quale decide con provvedimento definitivo. Qualora la valutazione del danno superi lire 50.000 ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, se trattasi di indennizzo, e la spesa occorrente per il ripristino secondo i prezzi vigenti al maggio 1940 superi lire 10.000, se trattasi di contributo, il provvedimento è emesso previo parere della Commissione tecnico-amministrativa centrale di cui all' della presente legge".
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