Art. 10 · LEGGE 29 settembre 1967, n. 955

Art. 10

LEGGE 29 settembre 1967, n. 955

In vigore dal 12 nov 1967
Il terzo comma dell' della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente: "Per gli immobili, il danneggiato che non possa produrre gli atti dimostrativi della sua proprietà, deve corredare la domanda con un atto da cui risulti il possesso utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente il contributo. Analogamente si potrà documentare la proprietà degli autoveicoli, individuati in base al numero di targa, iscritti in pubblici registri, in conformità e per gli effetti dell'art. 1162 del Codice civile".
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