Art. 1 · LEGGE 29 settembre 1967, n. 955

Art. 1

LEGGE 29 settembre 1967, n. 955

In vigore dal 12 nov 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Gli indennizzi o i contributi di cui al primo comma dell' della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono concessi altresì alle società, tuttora operanti in Italia, che al momento del danno ed a quello della presentazione della denuncia, erano costituite con capitale italiano in misura non inferiore al 50 per cento.
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