Art. 7
LEGGE 29 settembre 1967, n. 946
In vigore dal 11 nov 1967
Per dirigere e per insegnare negli istituti e nelle scuole statali o pareggiate per ciechi è necessario, oltre ai titoli prescritti per gli istituti e le scuole comuni, il solo titolo di specializzazione rilasciato dall'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, già Scuola di metodo "Augusto Romagnoli" per gli educatori dei ciechi, mentre il requisito della cecità dà diritto a precedenza assoluta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-09-29;946#art-7