Art. 3
LEGGE 29 settembre 1967, n. 946
In vigore dal 11 nov 1967
Gli insegnanti ciechi di cui all' della presente legge saranno inclusi in una unica graduatoria nazionale compilata in base ai criteri indicati nell' della legge 25 luglio 1966, n. 603.
Tale graduatoria dovrà essere esaurita subito dopo l'utilizzazione di quelle compilate ai sensi dell' e prima di quella compilata ai sensi dell' della medesima legge.
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