Art. 2 · LEGGE 29 settembre 1967, n. 946

Art. 2

LEGGE 29 settembre 1967, n. 946

In vigore dal 11 nov 1967
Si intendono privi di vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
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