Art. 1 · LEGGE 29 settembre 1967, n. 946

Art. 1

LEGGE 29 settembre 1967, n. 946

In vigore dal 11 nov 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: I laureati ciechi sono ammessi ai concorsi per l'insegnamento delle materie letterarie nella scuola media e in ogni altro tipo di scuola statale o pareggiata, con le modalità di cui agli della legge 4 giugno 1962, n. 601 e possono chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della legge 25 luglio 1966, n. 603, se forniti dei requisiti previsti dall' di detta legge.
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