Art. 30 · LEGGE 14 agosto 1967, n. 800

Art. 30

LEGGE 14 agosto 1967, n. 800

In vigore dal 1 ott 1967
Recite a prezzi ridotti Nelle manifestazioni liriche sovvenzionate per un numero di recite non inferiore a otto, un quarto delle rappresentazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.
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