Art. 27 · LEGGE 14 agosto 1967, n. 800

Art. 27

LEGGE 14 agosto 1967, n. 800

In vigore dal 2 apr 2005
Organizzazione delle manifestazioni liriche Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalità giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attività analoghe . Nelle località in cui operano enti autonomi lirici possono essere sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere di particolare interesse culturale. Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilità della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle società cooperative e delle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all', e delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali gestite da Enti pubblici. L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo , può essere curata direttamente dagli enti promotori.
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