Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 set 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, conclusa a Londra il 15 febbraio 1966.
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