Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 19 set 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo, con Protocollo, alla Convenzione del 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso a Parigi il 6 dicembre 1965.
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