Art. 1
1 / 2In vigore dal 19 set 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo, con Protocollo, alla Convenzione del 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso a Parigi il 6 dicembre 1965.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-08-09;766#art-1