Art. 21 · LEGGE 6 agosto 1967, n. 765

Art. 21

LEGGE 6 agosto 1967, n. 765

In vigore dal 1 set 1967
Le disposizioni della presente legge si estendono, in quanto applicabili, alle Regioni a Statuto speciale e alle province di Trento e di Bolzano salve le competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle norme di attuazione.
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