Art. 10 · LEGGE 28 luglio 1967, n. 669

Art. 10

LEGGE 28 luglio 1967, n. 669

In vigore dal 12 ago 1967
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 luglio 1967 SARAGAT MORO - BOSCO - TAVIANI COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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