Art. 7 · LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

Art. 7

LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

In vigore dal 9 ago 1967
(Compiti del Comitato regionale) Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica: 1) procede, tenuto conto delle segnalazioni degli Enti obbligati e dei pareri espressi dalla Commissione provinciale di cui al successivo articolo 9, alla valutazione dei fabbisogni e formula la proposta di programma quinquennale regionale, con le indicazioni delle priorità delle opere da eseguire; 2) dà parere sulla scelta delle aree destinate alla edilizia scolastica, in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati; 3) elabora, sulla base del programma quinquennale nazionale, le proposte di programmi esecutivi annuali, per la utilizzazione delle disponibilità finanziarie; 4) esamina le proposte di variazione dei programmi esecutivi regionali; 5) verifica annualmente lo stato di attuazione dei programmi stessi ai fini della loro realizzazione nei termini previsti; 6) tiene conto delle iniziative di edilizia scolastica di enti pubblici e di privati. La norma prevista al settimo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, è abrogata. Il Comitato regionale è assistito dall'Ufficio scolastico regionale che, attraverso un proprio Ufficio studi e programmazione, provvede all'aggiornamento annuale dei fabbisogni in coordinamento con gli organismi esistenti a livello regionale per la programmazione economica, sentite le Commissioni provinciali di cui al seguente articolo 9.
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