Art. 58
LEGGE 28 luglio 1967, n. 641
In vigore dal 9 ago 1967
Sono estese ai titoli del prestito di cui all' le disposizioni del titolo II del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.
È autorizzata la spesa di lire 20.360 milioni da conferire ad incremento dell'annualità da versare per l'anno 1966 al Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico ai sensi dell' del decreto-legge di cui al comma precedente.
All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.
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