Art. 57
LEGGE 28 luglio 1967, n. 641
In vigore dal 9 ago 1967
All'onere relativo al pagamento della prima o delle prime due semestralità di interessi e, ove occorra, della prima annualità di ammortamento di ciascuna quota di prestito e ad ogni altra spesa derivante dall'emissione e dal collocamento dei titoli del prestito di cui alla presente legge nonchè per l'eventuale conguaglio di interessi, si farà fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.
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